Il decreto D.L. N. 18 DEL 17.03.2020 denominato Cura Italia interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
L’art. 19 stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
L’art. 22 statuisce i datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome riconoscono la cassa integrazione in deroga fino a nove settimane. La norma include tra i beneficiari anche quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi, estendendo la tutela del reddito al personale dei datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, tranne quelli del lavoro domestico.
L’art. 23 stabilisce che a decorrere dal 05 marzo 2020 data di chiusure delle scuole sia concessa la possibilità ai genitori dipendenti del settore privato di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità, di 15 giorni aggiuntivi di congedo parentale retribuiti al 50% della retribuzione. Tale congedo è riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito a seguito di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa alla fruizione del congedo è previsto un bonus di € 600 per l’acquisto del servizio di baby sitting. Tali strumenti possono essere richiesti anche dai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata
L’art. 26 precisa che il periodo trascorso in quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa e non computabile ai fini del periodo di comporto.
L’art. 33 amplia i termini per la presentazione delle domande per la Naspi e Dis-Coll da 68 giorni a 128 giorni per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatasi dal 01.01.2020 sino al 31.12.2020.
L’art. 46 sancisce la sospensione delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e all’impossibilità di irrogare licenziamenti indipendentemente dal numero dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 604/1966 per il periodo dall’entrata in vigore del decreto sino a 60 giorni.
L’art. 63 stabilisce che i lavoratori dipendenti che nell’anno 2019 hanno avuto un reddito annuo sino a 40.000 euro e che nel mese di marzo hanno svolto la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) venga loro riconosciuto un premio di euro 100,00 proporzionato ai giorni di lavoro.
Se ritieni di avere avuto violati i tuoi diritti sul lavoro puoi trovare delle informazioni sulla nostra pagina sul diritto del lavoro, oppure non esitare a contattarci.