Novità responsabilità medica: la Legge Bianco-Gelli

Dal primo aprile 2017 è entrata in vigore la Legge Bianco-Gelli che ha rivoluzionato la materia della responsabilità medica e le relative incongruenze e incertezze generate dalla precedente disciplina.

Infatti, con la nuova Legge sono state introdotte diverse novità tra cui la prima e più importante è quella contenuta nell’articolo 4, il quale statuisce l’obbligo per la struttura sanitaria o per il professionista a cui ci si è rivolti di consegnare entro 30 giorni dalla richiesta, copia dei documenti sanitari e di concordare, in caso di decesso, con il direttore sanitario i tempi per l’esecuzione degli esami autoptici, così da avere la possibilità di nominare un medico legale di fiducia.

L’articolo 5 della stessa Legge stabilisce che i medici e gli operatori sanitari, dovranno attenersi alle linee guida elaborate da enti, istituzioni pubbliche, enti privati, società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche che si occupano di professioni sanitarie, nell’espletamento delle loro attività ed interventi. Tali enti devono comunque essere iscritti in un apposito albo istituito con decreto del Ministro della Sanità. In assenza di queste linee guida gli operatori ed i sanitari dovranno attenersi alle buone pratiche cliniche – assistenziali. L’obiettivo è fare in modo che quando deve essere giudicato l’operato di un medico o altro esercente una professione sanitaria si possa fare affidamento a dei comportamenti standard e quindi si possa delineare la presenza o assenza di colpe. L’articolo 6 della stessa Legge esclude dal campo delle responsabilità il professionista/medico che abbia seguito le raccomandazioni e linee guida indicate.

L’articolo 7 stabilisce la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria anche per quel professionista, scelto dal paziente, che abbia operato all’interno dell’ospedale .

Inoltre, la Legge Bianco- Gelli stabilisce la procedura da attivare per ottenere il risarcimento da errore medico. Ebbene, una volta esaminata la documentazione medica lo Studio con il supporto di medici legali procederà alla redazione di un Ricorso ai sensi dell’art. 696 bis, ovvero un accertamento Tecnico Preventivo (ATP). A tale procedura, dovranno obbligatoriamente prendere parte il paziente, la struttura sanitaria e/o il medico e le imprese di assicurazione. Queste ultime hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Gli articoli 10 e 11 hanno reso obbligatorio per le strutture sanitarie e per tutti i professionisti che lavorano in ambito medico la stipula di polizze assicurative a copertura dei danni verso terzi che possono derivare dall’esercizio della professione medica.