L’innovativa legge Cirinnà del 2016 ha istituito l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso, riconoscendola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Gli atti dell’unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso. Per il resto il ddl estende alle coppie dello stesso sesso i diritti previsti dal matrimonio civile.
Il comma 4 stabilisce che non possono contrarre unioni civili le persone che sono già sposate o sono parte di un’unione civile con qualcun’altro; quelle interdette per infermità mentale; quelle che sono parenti; quelle che sono state condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile dell’altra parte; quelle il cui consenso all’unione è stato estorto con violenza o determinato da paura.
Con la costituzione dell’unione civile:
- le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
- deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;
- le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;
- a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Il comma 13 stabilisce che il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
All’unione civile si applicano altresì le disposizioni in tema di alimenti (articoli 433 e ss., codice civile).
Il comma 17 stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120, codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.
Lo scioglimento dell’unione civile si verifica:
- in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge 01/12/1970, n. 898;
- quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile;
- in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
La Legge nella seconda parte dai comma 36 a 67 si dedica alle convivenze di fatto, specificando che conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Il comma 39 stabilisce che in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonchè di accesso alle informazioni personali.
Il comma 44 statuisce che nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Il comma 48 stabilisce che il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
Il comma 50 decreta che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il comma 51 stabilisce che il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il comma 52 precisa che il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica dovrà entro i successivi 10 giorni trasmetterlo all’anagrafe del Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione presso l’anagrafe.
Il comma 54 statuisce che il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
Il comma 57 stabilisce che il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
Il comma 65 decreta che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.